Chi può presentare la domanda e quali requisiti deve avere
Secondo l'INPS può presentare domanda uno dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, anche non convivente con il figlio; il genitore affidatario (temporaneo o preadottivo); tutori, curatori e amministratori di sostegno, nell'esclusivo interesse del beneficiario; i figli maggiorenni, che possono chiedere il pagamento diretto della propria quota. Per ogni figlio basta una domanda.
Il richiedente deve avere cittadinanza o titolo di soggiorno, essere soggetto all'imposta sul reddito in Italia e avere residenza in Italia, oppure svolgere attività lavorativa in Italia con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria e regolarità contributiva; i requisiti devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Quale titolo di soggiorno rientri nei casi previsti non va dedotto dal passaparola: si legga la sezione «Requisiti» della pagina INPS e si chieda a un patronato o all'INPS. La circolare INPS n. 81 del 24 luglio 2026 riguarda i figli residenti in altri Stati UE e i lavoratori UE non residenti; la notizia dell'INPS non parla dei cittadini extra-UE, quindi non va letta come una novità che li riguarda.
Come si presenta: online, telefono o patronato
L'INPS indica quattro canali: online sul sito INPS, app INPS Mobile, numero verde 803.164 da fisso o 06 164.164 da mobile, oppure patronati. Online servono credenziali digitali (per lo SPID si veda la nostra guida di Torino). Chi non le ha o teme di sbagliare può rivolgersi a un patronato.
A Roma l'INPS ha più sedi, tra cui Roma Eur, Roma Flaminio e Roma Tuscolano; indirizzi e prenotazioni sono nella pagina «Sedi». C'è poi la scheda «Sportelli di sede» con orari e prenotazione: meglio prenotare prima di andare.
ISEE: senza si può chiedere, ma si prende il minimo
Con un ISEE valido l'importo dipende dalla fascia. Senza ISEE, o con ISEE superiore alla soglia massima rivalutata (46.582,71 euro per il 2026), spettano gli importi minimi, perché la misura è universale. Chi presenta la DSU entro il 30 giugno e ottiene un ISEE valido dopo la domanda può avere l'importo con effetto retroattivo e gli arretrati dell'annualità in corso. Per l'ISEE si veda la nostra guida di Milano.
Per chi è residente in Italia e già percepisce l'assegno, l'INPS spiega che la prestazione prosegue d'ufficio, senza nuova domanda; vanno però comunicate le variazioni (ad esempio la nascita di un altro figlio) e rinnovato l'ISEE ogni anno, altrimenti l'importo non è corretto.
La finestra del 1° marzo – 30 giugno
Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno l'assegno spetta con arretrati dal mese di marzo; per quelle presentate dopo il 30 giugno decorre dal mese successivo alla domanda ed è calcolato sull'ISEE di quel momento. Chi ha appena avuto un figlio o ottenuto il soggiorno non dovrebbe aspettare il secondo semestre.
L'assegno è pagato al richiedente: conto corrente bancario o postale, libretto con IBAN, carta con IBAN o bonifico domiciliato allo sportello postale. Su richiesta può essere ripartito in misura uguale tra i genitori; con affidamento esclusivo si può chiedere il 100%. Errori frequenti: pensare che senza ISEE non si possa chiedere; aspettare la seconda metà dell'anno; non comunicare traslochi o nascite; cambiare conto senza avvisare; non rinnovare l'ISEE a inizio anno e finire all'importo minimo.
Quanto detto è un orientamento generale e non costituisce consulenza legale, di immigrazione, fiscale o sanitaria. Contenuto verificato il 29 ottobre 2026; regole, documenti e date vanno confermati sulle pagine ufficiali dell'INPS.
Fonti ufficiali
- INPS — Assegno unico e universale per i figli a carico
- INPS — AUU: novità per figli all'estero e lavoratori europei non residenti (2026)
- INPS — Portale unico ISEE
- INPS — Sportelli di sede: orari e prenotazione
- INPS — Ricerca sedi
- INPS — Sede di Roma Eur
- Ministero del Lavoro — ISEE (ISEE specifico dal 2026)
Contenuti e collegamenti verificati il 29 ottobre 2026.

